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Fattura immediata e differita: i chiarimenti dell'Agenzia

Giugno 2019

Fattura immediata e differita: i chiarimenti dell'Agenzia L'Agenzia delle Entrate ha emanato in data 17/06/2019 la circolare n. 14 con la quale ha fornito alcuni chiarimenti in tema di fatturazione elettronica.

A decorrere dal 1° luglio 2019 entreranno in vigore le modifiche previste, con l'introduzione della fattura elettronica, ai termini di invio delle fatture immediate, con obbligo di indicazione della data di effettuazione dell'operazione nella fattura.

Non cambierà, invece, la possibilità di documentare le operazioni ai fini Iva in due differenti modi:

1. mediante emissione della fattura immediata
2. emissione di una fattura differita

La fattura immediata è emessa, per ciascuna operazione imponibile, generalmente dal soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. La fattura si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.

A decorrere dal 1° luglio 2019, la fattura immediata deve essere emessa entro dieci giorni dall'effettuazione dell'operazione.

L'effettuazione dell'operazione ai fini Iva, per le operazioni nazionali, corrisponde:
• alla data di stipula dell'atto, se riguardano beni immobili,
• alla consegna o spedizione del bene nelle vendite di cose mobili,
• al pagamento del corrispettivo nelle prestazioni di servizi.

Se, anteriormente al verificarsi degli eventi indicati o, indipendentemente da essi, sia emessa fattura o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.

In base alle nuove regole la fattura relativa alla cessione di un bene consegnato ad esempio il 10 luglio, in caso di fatturazione immediata, potrà essere trasmessa al Sistema di Interscambio entro il 20 luglio, riportando la data di effettuazione dell'operazione (10 luglio) nella fattura.

In alternativa alla fatturazione immediata è sempre possibile emettere una fattura differita
Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, ed avente le caratteristiche del ddt (di cui al D.P.R. 472/1996), nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Resta fermo l'obbligo di conteggio dell'imposta a debito nella liquidazione Iva del mese di effettuazione dell'operazione.

Riprendendo il precedente esempio, in caso di più cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate nel mese di luglio nei confronti dello stesso cliente, accompagnate da documenti di trasporto o da altra idonea documentazione, possono essere raggruppate in un'unica fattura emessa e trasmessa al Sistema di Interscambio entro il 15 agosto; tale operazione entrerà nella liquidazione Iva del mese di luglio.
In conclusione, i termini di emissione della fattura differita non cambiano anche dopo il 1° luglio; a partire da tale data entra in vigore l'obbligo di indicare in fattura, la data in cui è effettuata l'operazione (cessione di beni o prestazione di servizi).

Infine, il 30 giugno 2019 scadrà la moratoria sulle sanzioni per ritardata emissione della fattura: non si applicano sanzioni se la fattura è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'Iva, mentre sono ridotte dell'80% se la fattura è emessa entro la liquidazione successiva.
Questo termine vale per i contribuenti con liquidazione Iva trimestrale, per i mensili la moratoria avrà efficacia fino a settembre.


LE NOVITA' DAL 1° LUGLIO

FATTURA IMMEDIATA

· la fattura immediata può essere emessa entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione 
· nel campo “Data” della fattura va indicata la data di effettuazione dell'operazione

Esempio : operazione effettuata il 28.9.2019 - la fattura immediata:
· può essere emessa (ossia generata ed inviata al SdI) il medesimo giorno. In tal caso la data di effettuazione dell'operazione e di emissione della fattura coincidono e nel campo “Data” si indica “28.9.2019”
· può essere generata il giorno dell'effettuazione dell'operazione ed inviata al SdI nei 12 giorni successivi (ad esempio, il 10.10.2019).
- dal Sistema risulterà che l'emissione (trasmissione al SdI) della fattura elettronica è avvenuta il 10.10.2019
- nel campo “Data” del file fattura va indicato “28.9.2019”, ossia la data di effettuazione dell'operazione
· può essere generata ed inviata al SdI in uno dei 12 giorni intercorrenti tra il 28.9 e il 10.10.2019
- nel campo “Data” va indicato “28.9.2019”, ossia la data di effettuazione dell'operazione
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FATTURA DIFFERITA

Per le cessioni/prestazioni effettuate nello stesso mese al medesimo acquirente / committente, documentate da un ddt o da altro documento analogo, è possibile emettere la fattura (differita) entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione, indicando gli estremi del ddt o del documento analogo da cui è desumibile il dettaglio delle operazioni effettuate.

L'Agenzia specifica che è possibile indicare come data fattura una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via SdI, quella dell'ultima operazione.

Esempio : Un soggetto ha effettuato 3 operazioni, documentate da ddt, il 2/9/19, il 10/9/19 e il 28/9/19 - la fattura differita:
- può essere emessa entro il 15.10.2019, indicando nel campo “Data” del file fattura la data dell'ultima operazione, ossia 28.9.2019
- può essere emessa il 30/9/19 ma inviata allo SDI lo stesso giorno
Su quest'ultimo punto Confartigianato ha richiesto all'Agenzia delle Entrate che venga ufficialmente riconosciuta la possibilità di emettere fattura con data l'ultimo giorno del mese e invio entro il 15 del mese successivo
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Vi invitiamo ad attenervi alle indicazioni riportate in attesa di nuovi chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate

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