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PRINCIPALI SOGGETTI COINVOLTI: PRODUTTORI DI IMBALLAGGI e IMPORTATORIDI IMBALLAGGI VUOTI/RIVENDITORI Entità del Contributo Ambientale per materiale da 1° gennaio 2019: Acciaio 3,00 €/ton Alluminio 15,00 €/ton Carta 20,00 €/ton Vetro 24,00 €/ton Plastica : Fascia A (imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito commercio e industria): 150,00 €/ton Fascia B1 (imballaggi da circuito domestico con una filiera di selezione e riciclo efficace e consolidata): 208,00 €/ton Fascia B2 (altri imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito domestico): 263,00 €/ton Fascia C (imballaggi non selezionabili/riciclabili allo stato delle tecnologie attuali): 369,00€/ton Periodicamente vengono rivisti i valori del contributo ambientale, in base all'andamento degli obiettivi di riciclo/recupero; in questo caso, Conai dichiara che, per quanto riguarda gli aumenti dei contributi relativi a Comieco per la carta, Coreve per il vetro e Corepla per la plastica, le principali motivazioni sono: per la carta, la forte riduzione dei prezzi del macero provocata dalle nuove barriere doganali cinesi sulle importazioni; per il vetro, lo straordinario aumento della raccolta e dei corrispettivi erogati con contemporanea caduta del valore d'asta del rottame per saturazione degli impianti di trattamento e per la plastica, il forte incremento dei quantitativi di rifiuti di imballaggio conferiti dalle regioni del sud, purtroppo di scarsa qualità, che ha generato costi aggiuntivi per la selezione del materiale e la gestione degli scarti. A favorire la riduzione del Contributo Ambientale per gli imballaggi in acciaio e alluminio ha contribuito, invece, il corso positivo delle materie prime seconde sul mercato internazionale e nazionale. Per gli imballaggi in legno il CONAI ha deciso di agevolare ulteriormente il circuito di riutilizzo dei pallet in legno nell'ambito di circuiti produttivi controllati, sia nuovi sia reimmessi al consumo. ASPETTI FISCALI: Il Contributo Ambientale CONAI esposto nella fattura di vendita rientra nel campo di applicazione IVA e va assoggettato alla medesima aliquota ( vigente al momento di effettuazione dell'operazione ) degli imballaggi o dei materiali di imballaggio oggetto della cessione. Pertanto, in caso di cessione di imballaggi ai clienti che hanno presentato dichiarazione di intento ex articolo 8, comma 1, lettera c), del Dpr 633/1972, il Contributo Ambientale sarà applicato in esenzione IVA. Per informazioni: Dott.ssa Lisa Rossini, Ufficio Ambiente lrossini@artigiani.lecco.it tel 0341/250200 | |||||||||||||||