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Limitazioni alla circolazione

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NUOVE DEROGHE DA REGIONE LOMBARDIA

Novembre 2018

NUOVE DEROGHE DA REGIONE LOMBARDIA Con delibera di Giunta di Regione Lombardia dello scorso 30 ottobre 2018 sono state approvate nuove deroghe alle limitazioni alla circolazione dei veicoli Euro 3 Diesel che riguardano:

• veicoli per il trasporto di persone appartenenti a soggetti con ISEE inferiore a 14.000 €, qualora non possessori di altro veicolo non soggetto a limitazioni;
• veicoli per il trasporto di persone di proprietà e condotti da persone che abbiano compiuto il 70° anno di età, qualora non possessori di altro veicolo non soggetto a limitazioni;
• autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale ai sensi delle lettere f) e g) dell'art. 54 del Codice della Strada;
• veicoli i cui proprietari siano in attesa di consegna di un nuovo veicolo non sottoposto alle limitazioni regionali alla circolazione vigenti e in grado di esibire idonea documentazione che attesti l'avvenuto acquisto da parte dell'intestatario del mezzo stesso;
• veicoli appartenenti alle associazioni o società sportive iscritte a federazioni affiliate al CONI o altre federazioni riconosciute ufficialmente, o veicoli privati utilizzati da iscritti alle stesse con dichiarazione del presidente indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato e quelli utilizzati da arbitri o direttori di gara o cronometristi con dichiarazione del presidente della rispettiva federazione indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato.

La stessa delibera chiarisce inoltre che "per efficace sistema di abbattimento delle polveri si intende un sistema in grado di garantire un valore di emissione della massa di particolato pari o inferiore al limite fissato dalla normativa per la classe emissiva successiva rispetto alla limitazione vigente introdotta, come riportato sulla carta di circolazione".

Autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per uso speciale (art. 54 C.s.).

1. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del codice, autoveicoli per trasporti specifici gli autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:

a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
b) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;
c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
d) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti;
e) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato;
f) telai con selle per il trasporto di coils;
g) betoniere;
h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo;
i) carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in proposito;
l) carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;
m) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi (1);
n) furgoni blindati per trasporto valori (1);
o) altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. (2).

2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli:
a) trattrici stradali;
b) autospazzatrici;
c) autospazzaneve;
d) autopompe;
e) autoinnaffiatrici;
f) autoveicoli attrezzi;
g) autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche;
h) autoveicoli gru;
i) autoveicoli per il soccorso stradale;
j) autoveicoli con pedana o cestello elevabile;
k) autosgranatrici;
l) autotrebbiatrici;
m) autoambulanze;
n) autofunebri;
o) autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti;
p) autoveicoli per disinfezioni;
q) auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;
r) autoveicoli per radio, televisione, cinema;
s) autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti;
t) autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili;
u) autocappella;
v) auto attrezzate per irrorare i campi;
w) autosaldatrici;
x) auto con installazioni telegrafiche;
y) autoscavatrici;
z) autoperforatrici;
aa) autosega;
bb) autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;
cc) autopompe per calcestruzzo;
dd) autoveicoli per uso abitazione (1);
ee) autoveicoli per uso ufficio (1);
ff) autoveicoli per uso officina (1);
gg) autoveicoli per uso negozio (1);
hh) autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento (1);
ii) altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. (3).

3. Per gli autoveicoli non compresi nell'elenco di cui alla tariffa I annessa alla legge 21 maggio 1955, n. 463, aggiornato con decreto ministeriale 15 marzo 1958 è attribuita, nelle annotazioni delle rispettive carte di circolazione, una portata fittizia ai fini fiscali, determinata dalla differenza tra massa complessiva del veicolo e la tara dello stesso attrezzato con carrozzeria cassone o, in mancanza di tale versione, la tara dell'autotelaio incrementata del 20%.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al nostro Ufficio Ambiente 0341 250200

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