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DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

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Chiarimenti sulla detrazione IVA

Novembre 2017

Confartigianato, nel corso di diverse interlocuzioni con l'Agenzia delle entrate, ha evidenziato le incongruenze che sarebbero sorte da una interpretazione letterale delle nuove disposizioni sui termini per esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA risultante dalla fatture di acquisto.


Con circolare del 17 gennaio 2018, l'Agenzia delle entrate ha fornito i tanto attesi chiarimenti e, con un'interpretazione comunitariamente orientata, ha risolto le criticità legate alla tempistica con cui esercitare il diritto alla detrazione.
Ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA, oltre al requisito dell'esigibilità dell'imposta, deve sussistere anche quello formale del possesso della fattura d'acquisto. Seguendo tale impostazione, è stato chiarito che il diritto alla detrazione può essere esercitato quando in capo al soggetto passivo siano verificati entrambi i presupposti: il diritto alla detrazione andrà esercitato nell'anno in cui il contribuente riceve la fattura, annotandola in contabilità e facendo confluire l'Iva nella liquidazione del mese/trimestre di competenza. In pratica:

1) l'IVA risultante da fatture ricevute nel 2017, relativa ad operazioni effettuate e la cui imposta sia divenuta esigibile sempre nel 2017, può essere detratta alternativamente: 


- previa registrazione entro il 31 dicembre 2017, secondo le modalità ordinarie, nella liquidazione del 16 gennaio 2018 ovvero in dichiarazione annuale nel caso di soggetti trimestrali;
- previa registrazione (tra il 1° gennaio 2018 ed il 30 aprile 2018) in un'apposita sezione del registro IVA degli acquisti 2018, facendo concorrere l'imposta medesima alla formazione del saldo IVA della dichiarazione relativa al 2017, da presentare entro il 30 aprile 2018.
L'annotazione del documento contabile in un'apposita sezione del registro IVA consente di evidenziare che l'imposta non deve essere computata nelle liquidazioni periodiche IVA relative al 2018. I contribuenti possono, in ogni caso, adottare soluzioni gestionali e informatiche diverse dall'annotazione nel registro IVA sezionale, a condizione che le stesse garantiscano tutti i requisiti richiesti per una corretta tenuta della contabilità, consentendo, altresì, un puntuale controllo nel tempo da parte dell'amministrazione finanziaria.

2) l'IVA risultante da fatture ricevute nel 2018 ma relative ad operazioni effettuate (e la cui imposta è divenuta esigibile) nel 2017, può essere detratta, alternativamente: 

- previa registrazione nel 2018, secondo le modalità ordinarie, in una delle liquidazioni periodiche di tale anno;
- previa registrazione tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 aprile 2019 in un'apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo al 2019, facendo concorrere l'imposta medesima alla formazione del saldo IVA della dichiarazione relativa al 2018, da presentare entro il 30 aprile 2019.

In attuazione dei principi dello Statuto del contribuente, non sono sanzionabili i contribuenti che, avendo ricevuto entro il 16 gennaio 2018 fatture relative ad operazioni con IVA esigibile nel 2017, abbiano fatto concorrere l'imposta a credito alla liquidazione relativa al mese di dicembre 2017.

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