Per effetto della proroga dei versamenti disposta dal DPCM 26.7.2017, pubblicato sulla G.U. 28.7.2017, n. 175, il termine del 30 giugno 2017 è stato posticipato al 20 luglio 2017 e quello del 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40% è stato posticipato al 21 agosto 2017.
La proroga riguarda le imprese (ditte individuali, società di persone / di capitali ed enti equiparati) ed i lavoratori autonomi.
Si estende inoltre anche ai soggetti titolari di redditi di partecipazione ossia:
- collaboratori di imprese familiari;
- soci di società di persone / associazioni professionali / società di capitali trasparenti.
La proroga è esclusa per le persone fisiche private (titolari, ad esempio, solo di redditi di terreni / fabbricati, redditi diversi, di lavoro dipendente / pensione).
La proroga riguarda i versamenti risultanti dalle seguenti dichiarazioni:
- saldo 2016 e acconto 2017 IRPEF / IRES;
- addizionali IRPEF; - imposta sostitutiva regime dei minimi / forfetario; - cedolare secca; - acconto del 20% per i redditi a tassazione separata; - IVIE / IVAFE. - mod. IVA 2017, qualora il versamento sia differito alle scadenze previste per le imposte dirette; - mod. IRAP 2017. - contributi previdenziali IVS / Gestione separata INPS; - contributi previdenziali dovuti alla CIPAG; - diritto CCIAA 2017
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