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CANONE RAI - UTENZA PRIVATA

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Dichiarazione sostitutiva per esenzione

Aprile 2016

La Finanziaria 2016 ha istituto la presunzione legale in base alla quale la mera esistenza di un'utenza per la fornitura di energia elettrica, ad uso domestico con residenza anagrafica nel luogo di fornitura, fa presumere la detenzione di un apparecchio radio-ricevente.
Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di dichiarazione sostitutiva con il quale è possibile superare, ai fini dell'esenzione dal canone RAI, la predetta presunzione di detenzione.



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Si rammenta che sono esonerati dal pagamento del canone RAI anche i soggetti ultrasettantacinquenni, previa presentazione di una specifica dichiarazione sostitutiva, alle seguenti condizioni:

- non convivere con altri soggetti, diversi dal coniuge, titolari di un reddito proprio;
- essere titolari di un reddito che, unitamente a quello del coniuge, non sia superiore a € 6.713,98 annui.


A tali fini il reddito di riferimento è quello risultante dalla somma del reddito imputabile al soggetto interessato all'agevolazione e del reddito imputabile al coniuge dello stesso e vanno conteggiati i redditi riferiti all'anno precedente a quello per il quale si intende fruire dell'agevolazione in esame; 

- possedere gli apparecchi televisivi nell'abitazione di residenza.

Per maggiori informazioni, rivolgersi all'ufficio Fiscale.

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